Licenziamento per inidoneità: contesto giuridico
La Corte di Cassazione con ordinanza 9937 del 12 aprile ha chiarito che la definizione di “licenziamento per inidoneità fisica o psichica” si riferisce alla cessazione del contratto di lavoro quando un dipendente non è più in grado di adempiere efficacemente le proprie funzioni a causa di limitazioni fisiche o mentali.
Nella vicenda esaminata, il dipendente di una Spa era stato licenziato per presunta inidoneità fisica, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo, stabilendo che la datrice di lavoro non aveva adeguatamente valutato tutte le possibili opzioni di reimpiego interno del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che i datori di lavoro devono dimostrare l’assoluta inesistenza di altre mansioni disponibili, prima di procedere con il licenziamento.