Telefonia: inadempimento contrattuale e responsabilità dei fornitori

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10885 del 23 aprile 2024 si è occupata di un contenzioso in tema di somministrazione del servizio di telefonia.

L’oggetto della causa era la migrazione, fallimentare, di una linea telefonica aziendale.

Nel caso in esame, un operatore di telefonia aveva provveduto a far migrare la linea di un’impresa dal precedente gestore, senza una preventiva verifica della fattibilità tecnica ed operativa del servizio.

Inoltre, la compagnia telefonica non aveva rilevato che il servizio richiedeva l’installazione di un centralino incompatibile con l’apparato già in uso presso l’impresa.

Quest’ultima impresa, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, era rimasta senza telefono e senza collegamento internet.

L’impresa medesima, quindi, aveva dovuto provvedere a stipulare un nuovo abbonamento, con un terzo gestore, perdendo però il proprio numero telefonico.

Difatti, la migrazione del numero di cui si era fatta garante la convenuta era risultata impossibile.

Il danno patito, come detto, ben può essere oggetto di liquidazione equitativa, ossia del metodo di calcolo del risarcimento in cui il giudice stabilisce l’ammontare del danno basandosi su criteri di equità, senza necessità di prove precise del danno.

La valutazione del risarcimento – ha statuito la Cassazione – è affidata alla discrezione del giudice di merito e ciò: sia nei casi in cui sia impossibile quantificare l’importo del danno;sia quando, data la complessità specifica del caso in esame, risulti particolarmente difficile stabilirne il valore.

Da qui l’annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.