Apprendistato di primo livello e attività stagionali

Arrivano nuovi chiarimenti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) sulla coerenza tra ilpercorso formativocorrelato al titolo di studio e la possibilità di stipularecontratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. apprendistato di primo livello.

Con il chiarimento contenuto nella nota 795 del 24 aprile 2024 vengono infatti fornite ulteriori precisazioni in merito all’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai fini dello svolgimento di attività stagionali.

L’INL evidenzia che il principio di coerenza tra l’attività lavorativa e formativa correlata al titolo di studio, non deve essere intesa nell’impossibilità di stipulare un contratto diapprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti.

A tal fine andranno, infatti, valorizzate le possibilità di acquisirecompetenzeorganizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare, comunque, un bagaglio esperienziale per lo sviluppo formativo dell’apprendista, non solo in relazione agli obiettivi formativi in senso stretto.

In tal senso, l’utilità del contratto di apprendistato di primo livello è accertata e garantita dalla sottoscrizione del protocollo con l’istituzione formativa che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. 

Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.