Cassazione: il diritto di precedenza deve essere indicato per iscritto nel contratto termine
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024, ha deciso che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del dipendente se non ha indicato per iscritto le modalità di esercizio del diritto di precedenza riconosciuto dall’art. 24 del D.lgs. 81/2015 ai lavoratori con contratto a termine.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, un lavoratore, dopo aver stipulato diversi contratti a termine con la medesima società, ha proposto ricorso davanti al Tribunale del lavoro al fine di ottenere la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre al risarcimento del danno, anche per la violazione del diritto di precedenza.
Riguardo alla violazione del diritto di precedenza, la Suprema Corte ha richiamato il Dlgs 81/2015 secondo cui il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che il datore di lavoro che risulta inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà tenuto al risarcimento del danno.