Illegittima la collocazione del riposo compensativo nelle giornate di festività infrasettimanali
La Corte di Cassazione con ordinanza 14904 del 28 maggio 2024 ha specificato che in ipotesi di lavoro prestato didomenica, il datore di lavoronon può disporrela fruizione delriposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali, non rilevando che per la programmazione trimestrale aziendale questi ricadano nei giorni di apertura del punto vendita: viene leso, comunque, il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi.
Il caso prende le mosse dalla causa intentata da alcuni dipendenti di una catena della grande distribuzione organizzata volta al riconoscimento del diritto di fruire del riposo compensativo, a fronte del lavoro domenicale, in altra giornata lavorativa.
I dipendenti, il cui normale orario di lavoro era su turni distribuiti da lunedì a sabato, hanno lavorato anche alcune domeniche.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può imporre la fruizione del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali, poiché ciò viola il diritto dei dipendenti di non lavorare in questi giorni. Il riposo compensativo deve essere collocato in un giorno lavorativo normale.