Legittimo il rimborso della formazione dell’apprendista dimissionario

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 09 febbraio 2024 n. 1646, ha deciso che è legittima la clausola inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante secondo la quale, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore è tenuto a rimborsare al datore di lavoro una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.

Nel caso che ha formato oggetto del giudice di merito capitolino, un’azienda ha agito nei confronti di un ex dipendente, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, il quale, quando era ancora in corso il periodo di formazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni, pur nel rispetto del termine di preavviso.

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso della società, ritenendo che dalle previsioni contrattuali risultasse che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa il lavoratore era tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.