Patente a crediti-sospensione solo per “colpa grave”
Con il parere 01090/2024, il Consiglio di Stato ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema di decreto attuativo sulla patente a crediti.
Il Consiglio di Stato pone la propria attenzione sulla discrezionalità del provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
A riguardo il Consiglio ricorda che il comma 8 dell’articolo 27 dispone che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”, rilevando però che il regolamento all’art. 3, comma 2 prevede la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore del provvedimento il Consiglio ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente, cioè il 30 settembre 2024.






