Assegno di incollocabilità legato alla speranza di vita

L’INAIL, con la circolare n. 55 del 11 dicembre 2025, ha reso noto che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità, di cui all’art. 180 del DPR 1124/1965, sino al compimento del 67° anno di età, in luogo del 65° anno di età previsto prima della modifica disposta dall’art. 9 del DL n. 159/2025, agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

Più precisamente l’estensione si applica fino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili per il collocamento in quiescenza, che attualmente sono fissati al compimento del 67° anno, entro i limiti di età previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all’età pensionabile.

Si ricorda che l’assegno di incollocabilità viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l’impossibilità di essere collocato in attività lavorativa.

Resta inteso che, conclude l’INAIL, in base alla nuova formulazione della norma, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione in parola