Risposta n. 149/2024: requisiti della cessione di azienda

Con la risposta 149/2004, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso quelli che, secondo legislazione e giurisprudenza prevalente sono i requisiti affinchè un operazione societaria possa essere considerata come cessione di azienda.

La cessione deve essere riferita all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici tali da consentire l’espletamento dell’attività di impresa, e non ai singoli beni che compongono l’azienda medesima.

Se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda presso il cedente, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (a tal riguardo Cassazione, sentenza n. 9575 dell’11.05.2016 che ha confermato la sentenza n. 21481 del 9.10.2009; Cassazione, sentenza n. 1913 del 30.01.2007).

In conclusione, con la risposta n. 149/2024, l’Agenzia ha evidenziato che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, a identificare il nucleo indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, in quanto non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni in sé e per sé stesso considerato, ma anche i ”legami” giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.