Superamento del comporto e blocco dei licenziamenti
La Corte di Cassazione con sentenza 26634 del 14 ottobre 2024 ha statuito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra nel “blocco” dei licenziamenti imposto dal Decreto Legge n. 18/2020 per l’emergenza Covid-19, non potendo essere equiparato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Una lavoratrice part-time verticale, licenziata per superamento del periodo di comporto aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che dovesse essere nullo per via del blocco dei licenziamenti imposto dal Decreto Legge n. 18/2020 durante l’emergenza Covid-19.
La Corte ha stabilito che il licenziamento per superamento del comporto non rientra nel blocco dei licenziamenti, essendo regolato da norme speciali (art. 2110 c.c.) e distinto dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo.