Verifica e accesso all’APE sociale per i lavoratori agricoli

L’Inps, con il messaggio n. 3365 del 11 ottobre 2024, fornisce nuove indicazioni per la gestione delle domande di certificazione e accesso all’APE sociale presentate dai lavoratori agricoli disoccupati.

A differenza degli altri lavoratori dipendenti, per i lavoratori agricoli non è richiesta la presentazione della domanda di certificazione al termine della prestazione di disoccupazione.

Per stabilire se la domanda di certificazione possa essere accolta, è necessaria una valutazione con il supporto dei colleghi di sede responsabili delle prestazioni a sostegno del reddito per gli operai agricoli, della presenza dei requisiti per accedere alla disoccupazione agricola nell’anno successivo.

Nel caso in cui da questa valutazione emerga che il lavoratore non soddisfa i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola, la domanda non può essere accolta.

Al contrario, se i requisiti sono presenti, la domanda potrà essere approvata. Tuttavia, l’indennità APE sociale sarà erogata solo dopo il completamento della fruizione della prestazione di disoccupazione agricola, anche se la richiesta di pensionamento anticipato è già stata effettuata.

L’APE sociale, anche in presenza di tutti i requisiti, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda è stata presentata prima.

Se la richiesta di anticipo viene inoltrata nell’anno successivo al completamento della disoccupazione agricola, l’indennità APE sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’istanza, purché il richiedente sia rimasto inoccupato nel periodo successivo alla conclusione della disoccupazione agricola.