Violazione quarantena Covid: non così grave da giustificare il licenziamento
La Corte di Cassazione con sentenza 3043 del 7 febbraio 2025 si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare, derivante dalla contestazione di una violazione delle normative emergenziali per il contenimento della diffusione del Coronavirus (Covid-19).
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il lavoratore aveva ripreso servizio nei primi giorni di agosto 2020, nonostante fosse soggetto a un periodo di quarantena obbligatoria.
Il datore di lavoro aveva ritenuto che tale condotta fosse di gravità sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso che la violazione delle disposizioni sanitarie fosse tale da legittimare una sanzione espulsiva.
Il datore di lavoro ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, articolando diversi motivi di ricorso.
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il requisito dimensionale dell’impresa non poteva essere valutato solo sui mesi immediatamente precedenti il licenziamento, specialmente in un periodo eccezionale come la pandemia.