Preliminare risolto consensualmente: il registro sulla caparra va rimborsato

La Corte di Cassazione con ordinanza 27093 del 18 ottobre 2024 ha specificato che l’imposta di registro proporzionale versata anticipatamente sulla caparra, in caso di risoluzione consensuale del contratto preliminare e restituzione delle somme, è da considerarsi indebita e va quindi rimborsata.

Al momento della registrazione del preliminare, il contribuente aveva versato l’imposta di registro proporzionale sull’importo della caparra, e, a seguito della risoluzione del contratto, aveva richiesto il rimborso dell’imposta versata.

L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia negato il rimborso, sostenendo che l’imposta fosse ormai acquisita.

La Corte ha stabilito che l’imposta proporzionale versata sulla caparra è indebita in assenza del contratto definitivo. Ha pertanto ordinato il rimborso dell’imposta al contribuente.