Lavoratori pensionati e massimale contributivo, conta la data di prima iscrizione
Nel messaggio n. 3748 del 11 novembre 2024, l’INPS chiarisce i riflessi sul massimale pensionistico del reimpiego del lavoratore o della prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
L’Istituto al riguardo chiarisce che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. A tal fine il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto”originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.