Obbligo di fedeltà violato: licenziamento per giusta causa legittimo
La Corte di Cassazione con ordinanza 3405 del 11 febbraio 2025 si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento disciplinare a seguito della violazione dell’obbligo di fedeltà.
La società ha contestato al lavoratore lo svolgimento di attività imprenditoriale parallela senza autorizzazione, in un settore potenzialmente in conflitto con l’attività aziendale.
L’ex dipendente, pur essendo in regime di part-time, ricopriva incarichi operativi e gestionali in più società senza averne informato il datore di lavoro, in violazione delle regole aziendali e del codice etico interno.
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di fedeltà non si limita al divieto di concorrenza, ma impone al dipendente di astenersi da qualunque condotta che possa ledere gli interessi aziendali o compromettere il rapporto fiduciario.