Licenziamento irrogato dal cedente valido anche per il cessionario
La cessione del contratto di lavoro, disciplinata dall’articolo 1406 del Codice Civile, comporta il trasferimento di tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto stesso.
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nell’ ordinanza 28406 del 5 novembre 2024 emessa in relazione a una controversia originata da un licenziamento disciplinare del 2012.
Tale licenziamento, inizialmente annullato in primo grado, era stato dichiarato legittimo dalla Corte d’Appello nel 2019.
Nel frattempo, il contratto di lavoro del ricorrente era stato trasferito da una società a un’altra dello stesso gruppo aziendale, con il consenso esplicito del lavoratore.
Successivamente, a seguito della decisione della Corte d’Appello, la società cessionaria aveva comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte ha pertanto stabilito che la cessione del contratto di lavoro trasferisce tutte le posizioni giuridiche attive e passive, incluse quelle derivanti da un licenziamento contestato