Lavoro sportivo: tipologie contrattuali applicabili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, ha delineato le prime indicazioni relative alla riforma del lavoro sportivo. La circolare specifica che il lavoro sportivo si possa svolgere nella forma di lavoro subordinato o autonomo, incluso in collaborazioni coordinate e continuative, a seconda dei requisiti specifici.

A proposito del lavoro subordinato sportivo, la nuova normativa prevede alcune deroghe per i contratti a tempo determinato, tra cui la possibilità di stipulare contratti con un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto e la successione di contratti simili tra gli stessi soggetti, purché sia ottenuto il consenso del lavoratore e vengano rispettate le regolamentazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Per il lavoro sportivo dilettantistico, si presume che questo sia oggetto di un contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano rispettati determinati requisiti, come la durata settimanale delle prestazioni, che non deve superare le 24 ore escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive, e che le prestazioni siano coordinate secondo i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

La circolare stabilisce inoltre l’obbligo di comunicare i dati necessari per l’identificazione del rapporto di lavoro sportivo entro 30 giorni dall’inizio del rapporto. Per le collaborazioni coordinate e continuative, è richiesta la tenuta del libro unico del lavoro e l’emissione del relativo prospetto paga.

Le prestazioni sportive dei volontari, la circolare stabilisce che tali prestazioni non devono essere retribuite, e i volontari possono ricevere rimborsi solo per le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Questi rimborsi non vengono considerati come reddito per il volontario e non sono compatibili con alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con qualsiasi altro rapporto retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.