Illegittimo il licenziamento del malato oncologico

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30080 del 21 novembre 2024 afferma che il lavoratore malato di cancro può rifiutarsi di rientrare in servizio nell’ipotesi in cui il datore abbia rigettato la sua richiesta di trasferimento in una sede più vicina alla sua abitazione.

Il lavoratore, malato oncologico dichiarato invalido al 100%, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di riprendere servizio nella sede di originaria adibizione al termine di una aspettativa concessagli una volta spirato il periodo massimo di comporto.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’eventuale diritto del ricorrente al trasferimento, non essendo stato giudizialmente accertato, non era sufficiente per giustificare il suo rifiuto.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che è imprescindibile valutare la consistenza degli accomodamenti ragionevoli che avrebbe potuto apportare il datore in risposta alla richiesta del lavoratore disabile, al fine di valutare se il rifiuto da quest’ultimo opposto risulti contrario o meno a buona fede.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia