Cassazione: il datore può integrare la contestazione con prove ulteriori?

La Corte di Cassazione con ordinanza 26836 del 16 ottobre 2024 afferma che il datore, una volta contestati atti idonei ad integrare il recesso, può allegare, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre.

Un dipendente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non avere contestato, alla ditta con cui la società datrice di lavoro aveva sottoscritto un contratto d’appalto, l’esecuzione di opere non autorizzate.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la precisione e la specificità della contestazione degli addebiti rispondono all’esigenza di consentire concretamente all’incolpato di approntare la propria difesa.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, si integra la violazione del principio di immodificabilità della contestazione qualora le modificazioni dei fatti addebitati si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata.

Rinvenendo quest’ultima fattispecie nel caso in esame, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del recesso al medesimo irrogato.