Controlli difensivi del datore: profili di legittimità
La Corte di Cassazione con ordinanza 30079 del 21 novembre 2024 afferma che, il controllo difensivo deve essere attuato solo a seguito del comportamento illecito del lavoratore del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto.
Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per plurimi addebiti consistenti nella falsa attestazione dell’orario di interventi programmati, nell’essersi dedicato ad attività diverse durante l’orario di lavoro, nell’utilizzo abituale e costante dell’automezzo aziendale per scopi del tutto personali.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo, da un lato, legittimi i controlli posti in essere da parte datoriale e, dall’altro lato, sussistente la giusta causa di recesso a fronte della gravità del comportamento tenuto.
Secondo i Giudici di legittimità, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, è necessario osservare la disciplina posta a tutela della riservatezza del lavoratore e, segnatamente, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU,
che prescrive di assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo legittimi i controlli posti in essere da parte datoriale e sussistente la giusta causa addotta a fondamento del recesso.