Manovra 2024: chiarimenti sui Fringe benefit

Tra le misure annunciate dal Governo per la riduzione del cuneo fiscale, inserite nel disegno di legge di Bilancio per il 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, vi è la ridefinizione del limite di esenzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR. In particolare, è stato annunciato che il limite di esenzione per i fringe benefit verrà innalzato, e reso strutturale, dagli attuali 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori, con un ulteriore innalzamento a 2.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.

La novità rispetto a quanto previsto per l’anno 2023 è eloquente: il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023), per il solo anno 2023, ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, lasciando l’originario limite di 258,23 euro per gli altri lavoratori.

Si prevede inoltre la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa. Ed è probabile che, in continuità con le misure previste per l’anno 2023, nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro continueranno a rientrare anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In attesa del testo definitivo, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il prossimo 31 dicembre 2023, sulla base di quanto annunciato emerge che:

• per l'anno 2024 verrà incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di 258,23 euro (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;

• nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento dell'affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa e si presume che sarà confermato che rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;

• è probabile la riconferma che il lavoratore per fruire del bonus potenziato a 2.000 euro dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il Codice fiscale dei figli a carico.

In attesa del testo definitivo, la misura sarà prevista per tutti i lavoratori subordinati con un innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. A tal proposito, l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Ci si chiede se tra i destinatari, in analogia con il 2022 e 2023 e come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere considerati i soggetti già individuati in base alle regole generali stabilite dall’art. 51 comma 3. E pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.

L’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam. E quindi anche nei riguardi di un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro qualora previsto, sarà indispensabile prendere in considerazione i seguenti beni e servizi:

• buoni spesa e buoni benzina;
• ricariche telefoniche;
• buoni acquisto amazon, zalando;
• regali e cestini natalizi;
• autovettura uso promiscuo;
• interessi su prestiti;
• polizza rischi extra professionali;
• fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
• possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
• pagamento dell'affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa.

Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non saranno da considerare e pertanto non rientreranno nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:

• opere e servizi per finalità sociale;
• somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
• somme e servizi e prestazioni per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
• trasporto pubblico;
• assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
• servizio mensa/buono pasto;
• assistenza sanitaria integrativa;
• contributi versati alla previdenza complementare.

In attesa di conoscere se le modifiche troveranno applicazione in misura strutturale o solo per il periodo d’imposta 2024, si evidenzia che l’art. 51 comma 1 sul reddito da lavoro dipendente, del TUIR, ritiene percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

L’eventuale rimborso spese, che potranno rientrare nel nuovo limite di esenzione, dovrà di conseguenza essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

A proposito dell’assegnazione di beni e servizi, si considereranno percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore stesso che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio successivo, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.