Patente a crediti: chiarimenti sull’applicazione del regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, in cui fornisce indicazioni riguardo l’applicazione della sanzione amministrativa alle imprese sprovviste di patente a crediti valida, operanti nei cantieri temporanei e mobili.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

E’ previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10%del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida.

In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, diffidabile.

In caso di sospensione, revoca o patente inferiore a 15 crediti, la sanzione non si applica nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.

Questa sanzione, dunque, è applicabile unicamente in caso di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.