Il lavoratore in malattia canta al piano bar? Non va licenziato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30722 del 29 novembre 2024, ha deciso che non può essere licenziato un lavoratore che durante l’assenza per malattia (dovuta all’ansia) per un solo giorno ha prestato attività lavorativa in un piano bar come cantante/musicista.

Nel caso sottoposto alla Suprema corte un lavoratore è stato licenziato, da un lato, per aver fruito dei permessi ex lege 104/1992 per svolgere prevalentemente attività personali e solo in via residuale assistenza al padre e dall’altro per non aver rispettato le fasce di reperibilità per le visite fiscali ed

essersi dedicato ad altra attività lavorativa (come cantante/musicista in un piano bar).

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e sia il Tribunale del lavoro che la Corte d’appello hanno accolto il suo reclamo rilevando che non era ravvisabile un abuso dei permessi ex Lege 104/1992.

Inoltre, i giudici d’appello hanno evidenziato che l’inosservanza delle fasce di reperibilità ha rilevanza disciplinare punibile con sanzioni conservative ma non giustifica il licenziamento e che l’impegno del lavoratore in malattia in attività ricreative non configura in sé un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva.

L’azienda ha proposto ricorso in Cassazione che ha condiviso la decisione dei giudici di merito.