La pensione quota 100 e l’incomulabilità con i redditi da lavoro dipendente
La Corte di Cassazione con sentenza 30994 del 4 dicembre 2024 ha affermato che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato con quota 100, il medesimo perderà il trattamento pensionistico per l’intero anno in cui tali redditi sono maturati.
Un pensionato impugnava giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva proceduto al recupero della somma di € 11.267,32, percepita a titolo di pensione quota 100, stante lo svolgimento da parte del medesimo di attività di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 5 mesi.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo soltanto di detrarre i redditi da lavoro percepiti dall’importo della pensione.
La Cassazione rileva preliminarmente che nel caso il pensionato svolge un lavoro nel periodo di spettanza del trattamento pensionistico perderà totalmente il trattamento pensionistico per tutto l’anno solare coperto dalla retribuzione derivante da lavoro subordinato, in virtù della ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall’ordinamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, affermando la fondatezza dell’impugnato provvedimento del medesimo Istituto.