Tribunale di Perugia: quando il contratto di rete sfocia nella somministrazione irregolare?
Il Tribunale di Perugia con sentenza 378 del 16 ottobre 2024 ha affermato che, laddove una delle società aderenti al contratto di rete non sia una reale impresa, si integra la fattispecie della somministrazione di manodopera irregolare.
Una società impugnava giudizialmente il verbale di accertamento con cui INPS, INAIL ed ITL avevano contestato l’utilizzo fraudolento dello schema negoziale del distacco per mere prestazioni di lavoro al solo fine di eludere norme inderogabili.
A fondamento della propria difesa, l’azienda deduceva la legittimità del suo operato a fronte dell’esistenza di un contratto di rete.
Il Tribunale rilevava preliminarmente, che presupposto essenziale per una valida adesione ad un contratto di rete è l’esistenza di un’impresa effettiva o, quanto meno, di un programma d’impresa.
Secondo il Giudice, laddove difetti quest’ultimo requisito, viene meno il contratto di rete e la fattispecie deve essere necessariamente riqualificata come somministrazione di manodopera avvenuta in violazione delle norme di legge.
Su tali presupposti, il Tribunale di Perugia rigettava il ricorso della società confermando la piena legittimità delle statuizioni contenute nell’impugnato verbale di accertamento