Cassazione: il Fondo di garanzia paga solo se a fallire è la società datrice al momento della cessazione del rapporto

La Corte di Cassazione con sentenza 1860 del 27 gennaio 2025 afferma che il Fondo di garanzia dell’INPS non può intervenire per pagare il TFR dovuto dall’azienda cedente poi fallita, nell’ipotesi in cui il lavoratore, all’esito del trasferimento d’azienda, abbia rinunciato alla solidarietà passiva del cessionario.

Un dipendente ricorreva giudizialmente nei confronti dell’INPS al fine di ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, sul presupposto che il pagamento del TFR, all’esito del trasferimento d’azienda, era rimasto, sulla base di un accordo, in capo alla cedente (originaria datrice di lavoro) poi fallita.

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che il Fondo di garanzia interviene solo a condizione che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore, che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, dichiarando non dovuta la somma richiesta al Fondo di Garanzia.