Danno da stress da forzata inattività lavorativa: sì al risarcimento
La Corte di Cassazione, con ordinanza 22161 del 6 agosto 2024 ha precisato che il comportamento del datore di lavoro, che lasci il dipendente in una condizione di inattività forzata e isolamento lavorativo, può determinare un pregiudizio sulla vita professionale e personale dell’interessato, suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.
La lavoratrice sosteneva di aver subito danni psicologici e fisici a causa della predetta situazione lavorativa.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della ricorrente, condannando il Comune a risarcirla del danno biologico temporaneo subito.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva annullato questa decisione, rigettando la domanda di risarcimento e sostenendo che non vi fosse correlazione cronologica tra i sintomi della lavoratrice e gli eventi denunciati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando l’importanza dell’obbligo del datore di lavoro di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.






