Bonus Zes: pubblicato il decreto attuativo
Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, introdotto dall’art. 24 del dl 60/2024 (cd decreto coesione).
I beneficiari della misura
L’esonero può trovare applicazione per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva (da intendersi quella presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio), in una delle regioni della ZES.
L’esonero contributivo, della durata massima di ventiquattro mesi, spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Spetta, inoltre, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono già stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
Presentazione delle domande
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori devono presentare domanda all’INPS.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata; b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro; d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Vengono accolte le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.
Sanzioni
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.