Danno da demansionamento: rileva anche il mancato aggiornamento
La Corte di Cassazione, con ordinanza 3400 del 10 febbraio 2025 ha precisato che il danno da demansionamento include il mancato aggiornamento.
La Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un’azienda del settore delle telecomunicazioni contro un ex dipendente, il quale aveva ottenuto in sede di merito il riconoscimento di un demansionamento subito per tre anni.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, accertando che le mansioni assegnate al lavoratore non corrispondevano al livello contrattuale previsto e condannando la società alla reintegrazione e al risarcimento per danno alla professionalità, liquidato in 1.000 euro per ogni mese di dequalificazione.
L’azienda aveva impugnato la sentenza sostenendo che il dipendente continuava a svolgere attività tecniche di rilievo e contestando l’entità del risarcimento.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure della società; ha confermato che il demansionamento era effettivo e che il danno alla professionalità era stato correttamente quantificato, in quanto il lavoratore era stato privato della possibilità di aggiornarsi tecnologicamente in un settore caratterizzato da un rapido sviluppo.