Cassazione: va retribuito lo straordinario provato per testi anche senza il riscontro delle timbrature

La Corte di Cassazione con ordinanza 4984 del 26 febbraio 2025 afferma che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla ben potendo l’esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi.

Un pubblico dipendente ricorreva giudizialmente nei confronti della sua ex datrice al fine di richiedere differenze retributive a vario titolo, incluso lo svolgimento del lavoro straordinario per 20 minuti in ciascuna giornata di servizio.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo computabili nell’assistenza anche le attività accessorie (ad esempio acquisto di medicinali) ed il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi presso l’abitazione dell’assistito e per fare rientro presso la propria.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che deve essere considerato validamente provato il lavoro straordinario risultante da alcune testimonianze, anche in assenza dei relativi tabulati estratti dalle rilevazioni dei cartellini marcatempo o dei fogli di presenza debitamente controfirmati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’ente, confermando la debenza della somma riconosciuta dall’impugnata pronuncia a titolo di straordinario.