ISEE 2025: per escludere buoni e libretti postali serve una nuova DSU

L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 aprile 2025, ha ricordato che, per effetto del Decreto interministeriale n. 75/2025, sono disponibili il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni.

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Inoltre sono state integrate le istruzioni per la compilazione, precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

Infine, l’INPS evidenzia che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle nuove disposizioni, devono presentare una nuova DSU.