Giornalisti in prepensionamento: requisito permanenza in Cigs meno severo

L’Inps ha alleggerito le restrizioni per quanto riguarda il requisito di permanenza nella Cassa integrazione guadagni straordinaria, (Cigs), per i giornalisti che desiderano andare in prepensionamento. Questo vale per coloro che hanno almeno 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di contributi versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in base a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416/1981.

Con il messaggio 3595/2023, l’istituto previdenziale ha evidenziato che, in deroga al requisito di permanenza nella Cigs per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo autorizzato, il prepensionamento può comunque essere permesso a quei giornalisti che, alla data di ieri, sono stati posti in Cigs almeno un giorno al mese per almeno tre mesi e che sono usciti o che sono impossibilitati a completare i 90 giorni di permanenza in Cigs, a causa del tempo residuo previsto dal relativo decreto ministeriale.

l’Inps rivedrà le richieste di prepensionamento precedentemente respinte per mancanza del suddetto requisito una volta riscontrata la presenza delle condizioni riportate. Per tutti gli altri casi, invece, al fine di poter accedere al trattamento pensionistico in questione, risulta indispensabile verificare la presenza del requisito di permanenza nella Cigs per almeno 90 giorni.

L’istituto previdenziale ha inoltre ricordato che una delle condizioni richieste per l’accesso al prepensionamento è di essere ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del Dlgs 148/2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Sono escluse le ipotesi di Cigs determinate dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (rispettivamente, “crisi aziendale, comprese le situazioni di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa, anche in caso di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”).