No al cumulo tra prestazioni previdenziali: l’interessato deve scegliere
In caso di assegno di invalidità preesistente alla NASpI, l’assegno è sospeso per il periodo di fruizione dell’indennità e finché non è esercitata l’opzione.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 8401/2025.
La decisione in commento trae origine dalla domanda di una lavoratrice titolare di assegno ordinario di invalidità, che aveva successivamente presentato istanza per ottenere la prestazione di disoccupazione NASPI.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato tale domanda, sostenendo che vi fosse un’incompatibilità tra le due prestazioni e che la comunicazione dell’opzione tra assegno di invalidità e NASpI fosse stata tardiva, in quanto effettuata oltre il termine di 60 giorni previsto da una circolare INPS.
Avverso tale sentenza, la donna ha proposto appello e la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda della lavoratrice, precisando che nessuna norma prevede un termine decadenziale specifico per esercitare l’opzione tra i due trattamenti, e che un tale termine
non può essere introdotto tramite circolare dell’ente previdenziale.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
I Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che sussiste un divieto di cumulo tra assegno di invalidità e NASpI, ma tale divieto è temperato dalla possibilità del beneficiario di scegliere tra le due prestazioni.