Concordato errato: niente compenso al professionista
Non spetta alcun compenso al professionista (attestatore, avvocato o commercialista) se la prestazione da questi resa risulta inidonea o non funzionale al conseguimento dell’obiettivo per cui è stata conferita, a causa di imperizia o negligenza, anche in assenza di un’obbligazione di risultato.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 6382 del 10 marzo 2025, con particolare riferimento ai professionisti coinvolti nelle procedure di concordato preventivo.
Nel caso esaminato, un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un credito relativo a prestazioni rese in qualità di attestatore del piano di concordato preventivo.
Tuttavia, sia il giudice delegato sia il tribunale avevano rigettato la domanda, rilevando: la mancata verifica degli ammanchi di magazzino, la non corretta valutazione dei rapporti societari con una controllata estera indicata come creditrice nel piano.
Tali mancanze erano state considerate gravi inadempienze, sufficienti a rendere la prestazione non funzionale, quindi priva dei requisiti minimi per poter giustificare un compenso.