Novità fiscali 2025: guida su IRPEF, detrazioni familiari e welfare aziendale

In data 16 maggio 2025, è stata pubblicata la circolare n. 4/E, con la quale vengono fornite istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire uniformità di comportamento nell’applicazione delle novità fiscali introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

La circolare si concentra, in particolare, sulle disposizioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

A partire dal 2025, viene confermata a regime la riforma della struttura dell’IRPEF con la riduzione da quattro a tre aliquote e relative scaglioni, ai sensi dei commi 2 e 3 della Legge di Bilancio. Le nuove soglie sono così definite:

• 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

• 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;

• 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Detrazioni per lavoratori dipendenti

Oltre alla modifica degli scaglioni e delle aliquote, la Legge di Bilancio introduce misure specifiche a favore dei lavoratori dipendenti.

Tra le principali novità introdotte vi è un aumento della detrazione fiscale per i redditi più bassi.

In particolare, per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro, la detrazione IRPEF passa da 1.880 euro a 1.955 euro, offrendo così un beneficio economico maggiore direttamente in busta paga.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, la Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento di un importo aggiuntivo esentasse, cioè una somma che non viene calcolata nel reddito imponibile IRPEF. Questa somma è calcolata applicando una percentuale variabile al reddito da lavoro percepito nell’anno, che tiene conto dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. 

In presenza di più contratti nello stesso anno, eventuali periodi sovrapposti vengono conteggiati una sola volta, per evitare duplicazioni.

Per i contribuenti con reddito compreso tra 20.001 e 40.000 euro viene introdotta una nuova detrazione IRPEF , così articolata:

• 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;

• La detrazione si riduce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento della soglia di 40.000 euro.

NOTA BENE: 

Entrambi i benefici – l’importo esentasse per i redditi fino a 20.000 euro e la nuova detrazione per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro 

– Vengono riconosciuti automaticamente dal sostituto d’imposta (cioè dal datore di lavoro), che li applica direttamente in busta paga e li regola in sede di conguaglio a fine anno, senza necessità di fare richiesta da parte del lavoratore.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

La Legge di Bilancio 2025, con il comma 11, interviene in modo significativo sull’articolo 12 del TUIR, riformulando i criteri per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per familiari a carico.

Le modifiche introdotte mirano a restringere il perimetro dei soggetti considerati fiscalmente rilevanti, con effetti diretti anche sulle misure di welfare aziendale.

Figli a carico

A partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione per figli a carico è riconosciuta esclusivamente per:

• Figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;

• Figli con disabilità accertata, anche oltre i 30 anni, senza limiti di età;

• Figli affiliati e figli del coniuge deceduto, purché conviventi con il contribuente.

Questa revisione si affianca alla disciplina dell’assegno unico, già operativo per i figli minori e per quelli fino a 21 anni, e definisce più chiaramente i criteri per continuare a fruire delle agevolazioni IRPEF oltre tale soglia anagrafica.

Altri familiari conviventi

Le detrazioni per altri familiari conviventi vengono limitate ai soli ascendenti (genitori, nonni) fiscalmente a carico e conviventi. Non saranno più ammesse, quindi, detrazioni per:

• Generi e nuore;

• Suoceri;

• Fratelli e sorelle, anche se conviventi.

Questa modifica rappresenta un restringimento importante rispetto al passato, in cui era ammessa una gamma più ampia di familiari conviventi ai fini delle detrazioni.

Contribuenti extra-UE/SEE

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 12 del TUIR, che prevede l’esclusione dal beneficio delle detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero, se il contribuente non è:

• Cittadino italiano;

• Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;

• Cittadino di uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Ciò implica che i contribuenti extra-UE/SEE non potranno più fruire delle detrazioni per familiari residenti in Paesi terzi, con potenziali impatti soprattutto per lavoratori stranieri con legami familiari extraeuropei.

Effetti sulle misure di welfare aziendale

La circolare chiarisce che le misure di welfare aziendale previste dall’articolo 51 del TUIR devono essere interpretate coerentemente con le nuove limitazioni introdotte all’articolo 12.

In particolare:

• Le agevolazioni fiscali per beni e servizi erogati dal datore di lavoro possono riguardare solo i familiari espressamente previsti dalla nuova normativa.

• Tuttavia, i figli ultratrentenni fiscalmente a carico possono ancora beneficiare delle esenzioni per oneri e spese, anche senza disabilità, purché rientrino nei limiti di reddito previsti dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

Questa precisazione garantisce la continuità di alcune agevolazioni, ma ribadisce la necessità di un’attenta verifica della condizione reddituale dei familiari per accedere a tali benefici.

Tassazione dei redditi di lavoro dipendente: novità dal decreto delegato 

La seconda parte della Circolare n. 4/E del 2025 è dedicata all’esame delle modifiche riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, adottato in attuazione della legge delega per la Riforma fiscale n. 111/2023.

In particolare, l’articolo 3 del decreto delegato introduce una revisione e semplificazione delle norme contenute nel TUIR relative alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito, con riferimento a:

• Deducibilità dei contributi a fondi di assistenza sanitaria integrativa;

• Esclusione dal reddito dei contributi e premi versati a enti e casse con finalità assistenziali o per il rischio di non autosufficienza;

• Criteri di valutazione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti (fringe benefit);

• Valore normale dei beni concessi.

Tali disposizioni, come stabilito dall’articolo 4 del decreto delegato, si applicano a partire dal 1° gennaio 2025, in coerenza con il principio di cassa allargato, secondo il quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche gli emolumenti erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Welfare aziendale: doppio bonus fiscale e nuove regole dal 2025

L’Agenzia delle Entrate analizza quali sono le novità più importanti introdotte dalla Legge di

Bilancio 2025 in materia di welfare aziendale; si tratta di due modifiche entrambe finalizzate a

sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti e a valorizzare il ruolo delle imprese nella gestione del benessere dei propri collaboratori. 

La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 fornisce istruzioni dettagliate su queste misure, chiarendo che i due benefici sono autonomi e cumulabili, anche se possono riguardare la stessa spesa, come i canoni di locazione.

1. Esenzione IRPEF per il rimborso dell’affitto (“bonus fuori zona”)

La prima misura è una novità assoluta: consente ai datori di lavoro di rimborsare ai propridipendenti le spese per l’affitto e la manutenzione dell’alloggio preso in locazione, escludendo tali somme dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

Questa agevolazione può arrivare a 5.000 euro complessivi per i primi due anni di lavoro, anche concentrati in un solo anno, ed è rivolta esclusivamente a lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che rispettano le seguenti condizioni:

• Reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024 non superiore a 35.000 euro (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata);

• Trasferimento della residenza nel Comune sede di lavoro, che deve trovarsi ad almeno 100 chilometri di distanza dalla precedente residenza (la distanza può essere calcolata anche su una sola via di comunicazione, come ferrovia o strada);

• Titolare del contratto di locazione dell’immobile per cui si chiede il rimborso.

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una autocertificazione che attesti il rispetto di tutti i requisiti, incluso l’effettivo trasferimento della residenza. Quest’ultimo può avvenire entro la data del conguaglio fiscale in cui il rimborso viene erogato, oppure, se il contratto si chiude prima, entro la cessazione del rapporto di lavoro.

NOTA BENE: se il rimborso supera i 5.000 euro, solo l’eccedenza sarà tassata. Per esempio: per un rimborso di 6.000 euro, solo 1.000 euro saranno soggetti a IRPEF.

Inoltre, il limite non è cumulabile tra i due anni: se nel primo anno si usano solo 3.000 euro, non si potranno recuperare i 2.000 euro residui nel secondo anno.

2. Aumento dei limiti di esenzione per i fringe benefit

La seconda misura riguarda l’innalzamento del tetto di esenzione IRPEF per i fringe benefit: ovvero beni, servizi o rimborsi erogati dall’azienda per sostenere economicamente il

lavoratore su spese personali, come:

• Utenze domestiche (acqua, luce, gas);

• Spese di affitto dell’abitazione principale;

• Interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Per il triennio 2025–2027, i limiti di esenzione sono:

• 1.000 euro per tutti i lavoratori;

• 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

ATTENZIONE: a differenza del rimborso affitti, la soglia dei fringe benefit è “tutto o niente”: se si supera anche di un solo euro, l’intero importo diventa tassabile. Non si tassa solo l’eccedenza, ma l’intera somma erogata.

3. Misure autonome e cumulabili

La circolare n. 4/E sottolinea che i due benefici possono essere utilizzati insieme, anche per la stessa spesa. Ad esempio, il lavoratore può ricevere:

• Un rimborso affitto di 5.000 euro (esente IRPEF, se rientra nei requisiti),

• Più un fringe benefit fino a 2.000 euro per lo stesso affitto, se ha figli a carico.

Tuttavia, è fondamentale rispettare le regole specifiche di ciascuna misura:

Rimborso affitto – 5.000 € (biennale)-Tassata solo la parte eccedente- Cumulabilità

Fringe benefit- 1.000 € / 2.000 €-Tassato tutto il benefit- Cumulabilità

Altri chiarimenti: figli a carico e familiari ammessi

La circolare precisa che le detrazioni fiscali per figli a carico sono riconosciute solo:

• Per figli tra 21 e 30 anni;

• Senza limiti di età se disabili, ai sensi della Legge n. 104/1992.

Tuttavia, ai fini della defiscalizzazione del welfare aziendale, i benefit possono continuare ad essere esenti IRPEF anche per figli ultratrentenni, se fiscalmente a carico del dipendente.

Per quanto riguarda altri familiari, le agevolazioni (sia detrazioni fiscali che welfare) sono riconosciute esclusivamente per gli ascendenti conviventi, come genitori e nonni. Sono esclusi, quindi, altri parenti come suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.