Anticipazione TFR mensile: limiti e obbligo contributivo

La Corte di Cassazione, con sentenza 13525 del 20 maggio 2025 ha chiarito che l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) costituisce un’eccezione alla regola generale dell’accantonamento mensile e deve essere concessa nel rispetto di causali, limiti quantitativi e temporali rigorosi.

Le condizioni di maggior favore non possono estendere tali limiti fino a trasformare l’anticipazione in una corresponsione con cadenza mensile e priva di causale, la quale assume natura retributiva con conseguente obbligo contributivo.

Il caso esaminato riguardava una società che, in base a un accordo contrattuale, aveva erogato mensilmente ai dipendenti anticipazioni del TFR senza indicazione di causali specifiche,

configurando una prassi consolidata nel periodo tra ottobre 2013 e febbraio 2015.

L’INPS aveva contestato tale modalità, emettendo un verbale di accertamento per contributi dovuti su tali somme.

La Corte d’Appello, per contro, aveva ritenuto legittima l’anticipazione, ammettendo la possibilità di condizioni di maggior favore rispetto al regime legale.

L’INPS si era quindi rivolto alla Cassazione, contestando la legittimità dell’anticipazione.

La Corte ha stabilito che l’anticipazione del TFR deve rispettare presupposti rigorosi previsti dall’art. 2120 c.c., tra cui la necessità di causali specifiche, la regola dell’una tantum e limiti

quantitativi. L’anticipazione mensile e senza causale non è legittima e le somme corrisposte assumono natura retributiva con obbligo contributivo. La sentenza della Corte d’Appello è stata cassata e il procedimento rinviato per nuovo esame.