Bonus giovani e donne: l’analisi dei Consulenti del lavoro

Nella circolare n. 3 del 2025 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le istruzioni operative diffuse dall’INPS su requisiti d’accesso, rapporti di lavoro incentivabili, misura, durata e modalità di fruizione degli incentivi all’assunzione, dei bonus giovani e donne, introdotti dagli articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024.

A partire dallo scorso 16 maggio, i datori di lavoro possono presentare le domande per l’accesso ai due esoneri contributivi.

Criteri di cumulabilità

Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.Sono però compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. 

O datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero possono assumere quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata considerando il costo del lavoro senza applicare le agevolazioni.

L’INPS ha chiarito che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 240.

Con riferimento alla c.d. decontribuzione Sud, il divieto di cumulo opera durante il periodo di fruizione dell’esonero totale c.d. bonus giovani, come espressamente previsto dall’articolo 1, commi 411 e 419, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Domanda di sgravio

La Fondazione Studi chiarisce che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesvariazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successive trasformazioni a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione a tempo parziale, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.