Spettacolo: novità 2025 per l’indennità di discontinuità
L’INPS, con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, ha illustrato le novità relative all’indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al D.lgs 175/2023.
La prima modifica riguarda i requisiti. Più precisamente dal 1° gennaio u.s. i lavoratori dello spettacolo devono congiuntamente possedere, al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS, determinati requisiti specifici.
L’IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS
nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
A seguito della modifica apportata dalla Legge 207/2024, a fare data dal 1° gennaio 2025, non
devono più essere scomputati, ai fini della durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
Riguardo alla misura dell’indennità, la circolare evidenzia che nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’IDIS, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno, stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
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