Settore agricolo: nuove indicazioni sul Fondo di solidarietà nazionale

L’INPS, con la circolare n. 103 del 16 giugno 2025, ha riepilogato gli interventi compensativi, compatibili con il mercato interno di cui al Trattato UE, che possono essere riconosciuti al settore agricolo per i danni subiti da eventi climatici, da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi del Reg. UE2022/2472 e del Dlgs 102/2004, tra i quali anche un esonero contributivo parziale.

Nel dettaglio, ai datori di lavoro agricolo e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuto un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.

L’esonero è riconosciuto dall’INPS su presentazione di apposita istanza.

L’INPS precisa che l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi dalla data in cui ha avuto fine l’evento avverso (risultante dal decreto ministeriale di declaratoria) è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di

altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento.

Le percentuali di esonero contributivo sono state determinate dal Decreto interministeriale 21 luglio 2005 nella misura del:

– 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;

– 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.

Dal 16 giugno 2025 nel cassetto previdenziale del contribuente sono disponibili i moduli di richiesta degli esoneri contributivi e l’INPS verificherà, prima della concessione dell’esonero, il possesso da parte dell’impresa richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.