Indennità di discontinuità: individuate le categorie di lavoratori dello spettacolo coinvolte

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il Decreto Interministeriale 25 luglio 2023, attraverso cui sono stati individuati i lavoratori discontinui che operano all’interno del settore dello spettacolo. 

Il Ministero ha identificato i lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo, all’interno delle categorie di soggetti inclusi nel gruppo definito dalla lettera b) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997, come espresso dal decreto interministeriale del 15 marzo 2005, in vista dell’attuazione dell’indennità di discontinuità, ritenuta un beneficio strutturale e permanente secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 15 luglio 2022 (delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo):

    1. Operatori di cabine di sale cinematografiche;

    2. Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese che gestiscono spettacoli pubblici, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

    3. Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da enti ed imprese che gestiscono spettacoli pubblici, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

    4. Impiegati e operai dipendenti da imprese che operano nel settore degli spettacoli viaggianti;

    5. Lavoratori dipendenti da imprese che si occupano del noleggio e della distribuzione di film.