Interdizione per maternità: astensione dal lavoro dalla data del provvedimento dell’INL

L’INL, con la nota n. 5944 del 8 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali per uniformare le procedure relative ai provvedimenti di interdizione ante e post partum, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.

La normativa, a partire dagli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. 151/2001, prevede la possibilità di interdizione dal lavoro sia prima che dopo il parto nei casi in cui le mansioni o l’ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni più sicure.

Il percorso inizia con la presentazione dell’istanza, che può essere effettuata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando documentazione essenziale come il certificato di gravidanza o la certificazione di nascita, oltre all’indicazione delle mansioni svolte. Se a richiedere l’interdizione è il datore di lavoro, questi deve motivare l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni,presentando anche lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi.

Se non è possibile rimuovere i rischi o modificare l’orario di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente l’interdizione all’Ispettorato, che ha sette giorni per adottare il

provvedimento dalla ricezione della documentazione completa. Un punto importante che la nota INL ribadisce è che l’astensione dal lavoro decorre dalla data del provvedimento e non dal momento di presentazione dell’istanza.

Infine, l’INL affronta il tema dello spostamento ad altre mansioni, chiarendo che deve essere valutato in modo realistico: se il cambio di mansione comporta un onere inutile per la lavoratrice e un danno all’organizzazione aziendale, può non essere richiesto. In ogni caso, la valutazione spetta in via esclusiva al datore di lavoro, ma l’Ispettorato può intervenire in casi eccezionali per verificare la correttezza delle dichiarazioni.