L’armatore non può operare ritenute come sostituto d’imposta se non Imprenditore
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, ha chiarito che l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale non può qualificarsi, neppure su opzione, come sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973.
Il caso nasce dal quesito di un armatore che, pur non operando come imprenditore commerciale, intendeva effettuare le ritenute fiscali sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, sostenendo che la norma non precluderebbe tale facoltà.
L’Agenzia ha precisato che la qualifica di sostituto d’imposta spetta solo ai soggetti indicati in modo tassativo dal citato art. 23: enti, società e persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole o arti e professioni.
Non rientrando l’armatore persona fisica non esercente attività commerciale tra tali soggetti, non è possibile per lui operare la ritenuta d’acconto sugli stipendi dei membri dell’equipaggio.