La congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza va valutata a prescindere dalla durata del rapporto

Con l’ordinanza 9263 del 8 aprile 2025 la Cassazione afferma che la congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza va valutata secondo una prospettiva ex ante e, comunque, tenendo conto della durata del patto svincolata da quella del rapporto di lavoro.

La società ricorre giudizialmente nei confronti della ex dipendente, dimessasi sei mesi dopo l’assunzione, al fine di veder accertata la violazione del patto di non concorrenza da parte di quest’ultima.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo nullo il patto di non concorrenza – prevendete il pagamento di € 6.000,00 annuali per tre anni, da versare nel corso del rapporto di lavoro – per incongruità del corrispettivo.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva la necessità di tener conto della durata del patto di non concorrenza in maniera del tutto svincolata da quella del rapporto di lavoro, attesa l’autonomia del patto rispetto al rapporto.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, la congruità del corrispettivo va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere nello svolgimento del rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.