Monetizzazione ferie: dovuta anche in caso di cessazione per colpa del lavoratore

Anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per fatto imputabile al lavoratore, inclusa l’ipotesi di licenziamento senza preavviso, il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate non vie.

E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 20444 del 21 luglio 2025 pronunciata sul caso di un dirigente a tempo determinato presso un ente locale, il cui incarico era stato revocato senza preavviso per lesione del vincolo fiduciario.

Nella vicenda all’attenzione della Suprema corte, il dirigente si era rivolto al Tribunale per richiedere: il pagamento di somme retributive (tredicesima, quota mensile di marzo); l’indennità sostitutiva per ferie non godute;la retribuzione di posizione per l’anno 2012.

Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, rigettando le voci relative alle ferie non godute e alla retribuzione di posizione. 

La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.

La Suprema Corte, nel dettaglio, ha precisato che anche in caso di cessazione del rapporto per fatto imputabile al lavoratore, non si perde automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute; tale diritto può essere escluso solo se il datore di lavoro dimostri di aver invitato preventivamente il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo chiaramente che in caso contrario esse sarebbero andate perse.