Cassazione: NASPI, nelle giornate di lavoro effettivo si computano anche ferie e permessi

Con la sentenza 13558 del 21 maggio 2025 la Cassazione afferma che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno antecedente la cessazione del rapporto, necessario all’ottenimento della NASPI, risulta integrato, oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS gli aveva negato la NASPI per mancanza del requisito delle 30 giornate di “lavoro effettivo” negli ultimi 12 mesi.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo sussistente il requisito controverso a mente del fatto che il ricorrente era stato licenziato dopo aver visto succedersi periodi di CIGS, contratti di solidarietà, ferie, festività e R.O.L.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che le trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, necessarie per ottenere la NASPI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la debenza della NASPI in favore del lavoratore