Mobilità in deroga: istruzioni per aree di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 16 del 8 ottobre 2025 interviene in materia di mobilità in deroga per ricordare che Il trattamento può essere riconosciuto esclusivamente a:

– Lavoratori ex dipendenti di imprese con unità produttiva ubicata in aree di crisi industriale complessa;

– Soggetti che, al 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga, anche in continuità con precedenti proroghe.

Sono invece esclusi coloro che abbiano terminato la mobilità entro il 31 dicembre 2016, salvo specifiche deroghe di legge (art. 142, L. 205/2017).

Il trattamento può essere concesso per un massimo di 12 mesi, nel rispetto del principio di continuità temporale tra il precedente periodo e quello richiesto.