Cassazione: è legittimo il trasferimento di un ramo d’azienda dematerializzato?

Con la sentenza 17201 del 26 maggio 2025 la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità del trasferimento d’azienda, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria.

I lavoratori impugnano giudizialmente il trasferimento del ramo d’azienda cui erano adibiti, deducendo la nullità della cessione per insussistenza dell’autonomia del ramo e per difetto di preesistenza dello stesso rispetto alla cessione.

La Corte d’Appello accoglie la già menzionata domanda, dichiarando l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento del ramo d’azienda.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in astratto, è legittima anche una cessione di ramo dematerializzato d’azienda, ma a condizione che il gruppo di dipendenti ceduti esprima una professionalità omogenea e coesa mediante uno specifico e peculiare know-how.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, il ramo d’azienda deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e, pertanto, deve avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato, quindi anche verso terzi e non solo verso la cedente.

Difettando detti requisiti nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società cedente e della società cessionaria.