Ritenute sui premi per risultati nelle competizioni sportive
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, ha precisato che, per il periodo d’imposta 2025, i premi corrisposti dall’associazione sportiva ai propri associati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, devono essere assoggettati alla ritenuta del 20%, indipendentemente dall’entità del premio erogato, salvo poi presentare nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute applicate sui premi erogati se di importo complessivamente non superiore a 300 euro.
Pertanto, con riferimento ai premi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, si deve procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 successivo a quello del pagamento, salvo poi chiedere il prossimo anno il rimborso, se l’importo non ha superato i 300 euro.
Infine, l’Agenzia delle entrate concorda con l’istante che dal 1° gennaio 2026 devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d’imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.
Riguardo al dubbio se l’associazione sia tenuta a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta relative al mese di dicembre 2025, dato che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell’entrata in vigore del TUVR, l’Agenzia delle entrate risponde positivamente, ricordando che l’obbligo di effettuare o meno la ritenuta deve essere verificato al momento di corresponsione del compenso e non a quello del versamento della ritenuta.






