Il lavoro subordinato tra familiari nell’analisi della Fondazione Studi

Come noto, il tema del lavoro subordinato tra familiari rappresenta tutt’oggi una delle questioni più delicate e discusse nel diritto del lavoro italiano, in particolare all’interno delle piccole imprese e delle realtà familiari.

In tali contesti, infatti, è frequente che coniugi, figli, genitori o altri parenti collaborino in modo stabile o saltuario all’attività d’impresa, spesso senza una chiara distinzione tra prestazione gratuita e rapporto di lavoro subordinato.

Sulla questione è opportuno rimembrare la motivazione da cui – fin da epoca remota – trae origine la presunzione di gratuità, compendiata nel noto latinismo “affectionis vel benevolentiae causa”: brocardo con il quale, ancor’oggi, si evidenziano i “semplici” motivi affettivi e solidaristici che spingerebbero i familiari a prestare attività lavorativa all’interno del medesimo nucleo di appartenenza.

A ben osservare, lo spirito di solidarietà e affetto rifugge infatti la logica del contratto di lavoro e quella del corrispettivo: non si ravviserebbe in questi casi, quantomeno nella teoria, un reale animus contrahendi in capo alle parti coinvolte, le quali risulterebbero unite tanto negli intenti, quanto nei fini e nei frutti dell’attività lavorativa e imprenditoriale.

La rilevanza pratica del tema è evidente: il riconoscimento o il disconoscimento della natura subordinata del rapporto incide su aspetti fondamentali come l’assicurazione obbligatoria, la contribuzione previdenziale, la retribuzione, nonché la legittimità del contratto e delle tutele correlate (malattia, maternità, TFR, ecc.).

Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale e normativa ha progressivamente ridimensionato questa impostazione.

L’introduzione dell’articolo 230 bis del codice civile ad opera della legge n. 151/1975 ha formalizzato la figura dell’impresa familiare, distinguendola dal lavoro subordinato.

In definitiva, il lavoro subordinato tra familiari, “anche parenti strettissimi”, era e resta tutt’oggi lecito, purché sussista realmente la subordinazione, ovverosia un reale assoggettamento del familiare (rectius, lavoratore) ai poteri datoriali, oltreché siano identificabili i requisiti intrinseci del rapporto a prestazioni corrispettive.

Parallelamente, numerose pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che la presunzione di gratuità non è assoluta, ma può essere superata attraverso la prova concreta dell’esistenza di un rapporto di subordinazione genuino e retribuito.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

La presunzione di gratuità non è una regola assoluta, ma una presunzione semplice, che quindi può essere vinta mediante la prova contraria.

In base all’elaborazione della giurisprudenza – in particolare alle sentenze Cass. 27 febbraio 2018, n. 4535 e Cass. 6 luglio 2021, n. 19144 – il familiare che rivendica l’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato deve fornire una prova precisa e rigorosa di tutti gli elementi tipici della subordinazione e dell’onerosità.

Gli elementi oggettivi richiesti per dimostrare la subordinazione sono:

• La presenza costante del lavoratore presso il luogo di lavoro indicato nel contratto;

• L’osservanza di un orario predeterminato, coincidente ad esempio con quello di apertura al pubblico dell’attività;

• La corresponsione di un compenso con cadenza regolare e verificabile;

• L’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;

• Il valersi programmatico e continuativo della prestazione da parte del titolare.

Tali indicatori, se dimostrati, permettono di qualificare l’attività come lavoro subordinato a tutti gli effetti, superando la presunzione di gratuità.

Dunque, il lavoro subordinato tra familiari è lecito, ma deve essere autenticamente subordinato e retribuito: solo la prova di una reale soggezione al potere datoriale e di una effettiva onerosità può giustificare il riconoscimento del rapporto ai fini giuridici, previdenziali e assicurativi.

Nel contesto del lavoro subordinato tra familiari, la prova della genuinità del rapporto di lavoro riveste un’importanza centrale. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione (sentenze n. 4535/2018 e n. 19144/2021), ha chiarito che, pur essendo il lavoro tra familiari lecito, la presunzione di gratuità può essere superata solo attraverso una prova precisa, concreta e rigorosa della subordinazione e dell’onerosità.

In assenza di tale dimostrazione, la prestazione è considerata resa affectionis vel benevolentiae causa, ossia per motivi di solidarietà o affetto, e quindi priva dei caratteri del lavoro subordinato.

L’analisi probatoria non è solo un esercizio teorico, ma ha conseguenze pratiche rilevanti: il mancato riconoscimento della subordinazione comporta, tra l’altro, la non validità dei contributi previdenziali eventualmente versati e la possibile contestazione ispettiva con recuperi contributivi o sanzioni.

CONCLUSIONI: LE ATTENZIONI OPERATIVE E PREVENTIVE

La discussione riguardante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra familiari, come visto, si incentra prettamente su valutazioni effettuate ex post, ovverosia su quelle metodologie e su quegli elementi che hanno permesso di legittimare la subordinazione (o meglio, dimostrarne la genuinità) nel corso di precisi percorsi giudiziali.

Ovviamente però, il datore di lavoro e il Consulente del Lavoro devono ragionare ex ante, riflettendo quindi a monte sulla reale esistenza dei presupposti che, solo eventualmente in ultima

istanza, potrebbero acclarare di fronte ai giudici la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.Ecco allora che i parametri e le accortezze sopra individuate, frutto del contenzioso, possono essere considerate dai datori di lavoro, e dai loro professionisti incaricati, quali elementi imprescindibili e/o possibilmente dirimenti, la cui esistenza dovrà essere verificata fin dall’origine del rapporto – tramite apposita checklist – in quanto tipicamente caratterizzanti la subordinazione, ancorché tra familiari.

Resta inteso che la presenza di una singola condizione, tra quelle sopra elencate, non certifica, necessariamente, in automatico, la genuinità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari e la sua “tenuta” in sede giudiziale: allo scopo di vagliarne l’autenticità, si renderà perpetuamente necessario procedere con una specifica e prudenziale valutazione caso–per–caso.