Aggregazione di imprese: operativo l’esonero contributivo

L’INPS, con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, ha chiarito il funzionamento dell’incentivo ex art. 4-ter del D.L. 4/2024 (L. 28/2024), che – in via sperimentale per il biennio 2024-2025 – sostiene i processi di aggregazione tra imprese (fusioni, acquisizioni, conferimenti, cessioni) quando danno vita a una nuova società con almeno 1.000 lavoratori.

Per accedere al beneficio, la nuova impresa deve avviare un confronto sindacale in sede governativa, alla presenza dei Ministeri competenti, e sottoscrivere un accordo che includa un progetto industriale e un piano di politiche attive: quindi azioni per superare le criticità del settore e almeno 200 ore di formazione/riqualificazione per ogni lavoratore coinvolto.

Una volta firmato l’accordo, il Ministero del Lavoro trasmette all’INPS l’elenco delle imprese e i relativi dati, e l’INPS attribuisce a queste aziende il codice autorizzativo “2L”.

Il beneficio consiste in:

– Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura massima del 100% e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore assunto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi;

– Medesimo esonero contributivo per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore assunto.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ma resta invariata l’aliquota utile per il calcolo pensionistico